Qui si esaminano gli impatti sulla funzione di finanza aziendale della riforma di quella che si chiama (ancora per poco) “legge fallimentare”. E’ stato licenziato pochi giorni fa dal Ministero della Giustizia e ora è al vaglio del Governo lo schema di decreto legislativo recante il “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza” in attuazione della legge delega n. 155/2017 (“Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza“).
L’ambito di applicazione del codice (art. 1) è il seguente: “Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore, professionista o imprenditore, che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, industriale, artigiana o agricola …”.
Presupposto è pertanto la sussistenza di una situazione di:
- insolvenza: qui nessuna novità rispetto alla legge fallimentare vigente: per insolvenza si intende uno stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- crisi: concetto non presente nell’attuale legge, dato dallo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza (e quindi è una situazione anteriore alla vera e propria insolvenza) del debitore, e che per le imprese si manifesta come
inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.
Ecco quindi un primo punto assai rilevante: anche le PMI dovranno predisporre e aggiornare sistematicamente piani aziendali (business plans), che, a partire da congrui e dettagliati presupposti industriali e commerciali, includano puntuali piani di cassa con evidenziazione adeguata dei flussi di cassa prospettici.
All’art. 3, 2° comma (“Obblighi del debitore”) si stabilisce che , ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative, le società avranno il dovere di istituire ai sensi del nuovo secondo comma dell’art. 2086 del codice civile (che verrà rubricato: “gestione dell’impresa”) “un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
Quali sono gli “indicatori” della crisi (art. 13) ?
Gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza di:
- sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle
- prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso
o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi.
Sono indicatori significativi, a questi fini, il rapporto tra flusso di cassa e attivo, tra patrimonio netto e passivo, tra oneri finanziari e ricavi.
Costituiscono altresì indicatori di crisi reiterati e significativi ritardi nei pagamenti, tra i quali:
- a) l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- b) l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti.
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (C.N.D.C.E.C.) elaborerà con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., i predetti indici che, valutati unitariamente, faranno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa.
Il C.N.D.C.E.C. sarà altresì chiamato a elaborare indici specifici con riferimento alle start-up innovative, alle PMI innovative, alle società in liquidazione e alle imprese costituite da meno di due anni.
L’impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati dal C.N.D.C.E.C. ne specificherà le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indicherà in essa gli indici che riterrà idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi; un professionista indipendente attesterà l’adeguatezza di tali indici “in deroga” in rapporto alla specificità dell’impresa. L’attestazione sarà allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituirà parte integrante; la dichiarazione produrrà effetti per l’esercizio successivo.
Secondo l’art. 14 (“Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari”) gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, dovranno:
– verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico-finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione;
– segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi di crisi; la segnalazione deve essere motivata e contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese.
Gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.
Agenzia delle Entrate, I.N.P.S. e agente della riscossione delle imposte secondo l’art. 15 (“Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati”) avranno l’obbligo di dare avviso al debitore che la sua esposizione debitoria ha superato i seguenti importi:
- per l’Agenzia delle Entrate, quando l’ammontare totale del debito scaduto e non versato per l’i.v.a., risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica sia pari ad almeno il 30 per cento dei volume d’affari del medesimo periodo e non inferiore a:
– euro 25.000 per volume d’affari risultante dalla dichiarazione IVA relativa all’anno precedente fino a 2.000.000 di euro;
– euro 50.000 per volume d’affari risultante dalla dichiarazione IVA relativa all’anno precedente fino a 10.000.000 di euro;
– euro 100.000, per volume d’affari risultante dalla dichiarazione IVA relativa all’anno precedente oltre 10.000.000 di euro;
2. per l’I.N.P.S., quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000;
3. per l’agente della riscossione, quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del Codice, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000.
In conclusione: entrato in vigore il decreto, le imprese saranno chiamate a adottare un sistema di pianificazione e controllo interno così strutturato:
- elaborazione del piano industriale (business plan), in un documento formale da aggiornare periodicamente in corso di esercizio e così di anno in anno, ove siano individuati gli obiettivi strategici, le politiche adottate per perseguirli e il raggiungimento degli stessi;
- predisposizione di budget, bilanci e rendiconti finanziari previsionali elaborati con cadenza infrannuale, mensile o trimestrale;
documenti di cui ai punti a) e b) con orizzonte previsionale di medio-periodo (tipicamente 3 anni) per poter eventualmente permettere all’imprenditore di giustificare la sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi anche qualora non siano rispettati gli indici previsti dalla legge
3. un sistema di allerta interna che preveda l’elaborazione ex ante di opportuni indici di performance finanziari, economici e patrimoniali:
- in parte individuati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per ogni tipologia di attività economica, da prendere come riferimento per il rispetto di quanto previsto dalla norma (quindi obbligatori);
- in parte individuati ed applicati in ottica prettamente interna e gestionale (e quindi su base volontaria); si ricordi poi che l’impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati dal C.N.D.C.E.C. ne specificherà le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indicherà in essa gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi;
4. monitoraggio e analisi ex post dei risultati ottenuti e degli specifici scostamenti con riguardo a:
- obiettivi strategici;
- budget, bilanci e rendiconti finanziari;
- indicatori e parametri di legge e volontari;
in modo tale da valutarli tempestivamente come performance inadeguate o veri e propri sintomi della crisi d’impresa con compromissione della continuità aziendale.
Quanto sopra allo scopo di poter prevenire una eventuale crisi o eventualmente gestirla celermente con concrete prospettive di successo prevenendone l’aggravamento e lo sfociare della stessa in vera e propria insolvenza.
Ecco che, insieme a quanto abbiamo già detto qui circa i possibili riflessi dell’adozione del nuovo standard contabile IFRS9 sulle PMI beneficiarie di linee di credito concentrate verso gli istituti più piccoli, anche per quanto attiene la riforma della disciplina della crisi di impresa e dell’insolvenza emerge la necessità di un cambiamento culturale dei piccoli e medi imprenditori, obbligati a passare rapidamente da un approccio di tipo consuntivo ad un altro di natura strategica e preventiva, con il sostanziale beneficio di poter adottare correzioni molto meno invasive ai primi sintomi di crisi, evitandone altri interventi, spesso troppo tardivi e comunque assai più difficoltosi e onerosi e dai risultati incerti.